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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 20
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999
1.
L'art. 20 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
" Art. 20
Forme associative
1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti alle legge regionale di disciplina delle forme associative tra enti locali. " .
2.
Il comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione. " .
3.
Il comma 2 dell'art. 27 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Regione. " .
4. Nel comma 3 dell'art. 220 della L.R n. 3 del 1999 è soppressa la locuzione " e delle spese per investimenti " .
5.
Dopo il comma 2 dell'art. 231 della L.R. n. 3 del 1999 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione può concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale. " .

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