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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 21
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
1.
L'art. 23 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 " Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti della Regione " , come sostituito dal comma 3 dell'art. 36 della L.R. n. 3 del 1999, è sostituito dal seguente:
" Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni feriali dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato gli atti dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art. 127 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " , è assunta dalla Giunta con deliberazione da adottare entro 10 giorni dall'affissione degli stessi all'Albo pretorio.
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato ai sensi del comma 1 dell'art. 127 del D. Lgs n. 267 del 2000 Sito esterno, sono inviate al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni feriali dall'iniziativa assunta dai consiglieri.
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui all'art. 127 del D. Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno il Segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'Albo pretorio, l'avvenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni.
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi. " .
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
2.
L'art. 47 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 47
Indennità dei componenti dell'Organo di controllo
1. Al Presidente della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.600.000 (pari a Euro 1342,79) mensili, lorde.
2. Agli altri componenti effettivi della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.400.000 (pari a Euro 1239,50) mensili, lorde.
3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità di Lire 1.500.000 (pari a Euro 774,69) mensili, lorde.
4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte della somma di Lire 100.000 (pari a Euro 51,65) per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta è corrisposto al componente supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante.
5. L'indennità di cui al comma 3 è ridotta della somma di Lire 60.000 (pari a Euro 30,99) per ogni seduta cui il componente supplente non partecipi quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19. " .

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