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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 26
Contributi alle forme associative già esistenti
1. Ai fini dell'applicazione del termine di durata quinquennale dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 14, non sono computate le annualità contributive già erogate alle forme associative in attuazione dell'art. 16, comma 4 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 " Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni " , e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2442 del 1997 e n. 366 del 2000.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle Unioni già istituite all'entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, per le quali non opera l'esclusione prevista dal comma 2 dell'art. 14.

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