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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 3
Autonomia statutaria
1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.
2. Lo statuto determina, in particolare:
a) la denominazione e la sede dell'ente;
b) gli organi dell'ente, le modalità di elezione e le relative attribuzioni;
c) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione associata delle funzioni delegate dai Comuni;
d) le forme di collaborazione fra la Comunità montana e gli altri enti locali, della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei Comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della Comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di questioni concernenti la gestione associata di funzioni dei Comuni stessi.
4. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. A seguito dell'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio della Comunità montana ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica regionale.

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