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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 7
Istituzione di nuove Comunità montane e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunità montane esistenti
1. Qualora sia istituita una nuova Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali, indica i Comuni che ne fanno parte e costituisce la Comunità stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana.
2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunità montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali indica i Comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti successori.
3. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno. Tali organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.
4. Il Consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla data di costituzione della Comunità montana.
5. Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

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