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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 9
Contenuti del Programma
1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 10:
a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale " . Ai fini ivi previsti, costituiscono in ogni caso ambito ottimale gli ambiti territoriali delle Unioni e delle Comunità montane, nonchè delle Associazioni intercomunali, ove costituite, per i Comuni non ricompresi in una delle predette forme associative;
b) individua le fusioni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Associazioni intercomunali;
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 5;
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Associazioni intercomunali.

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