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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Capo II
Comunità montane
Art. 2
Natura e funzioni
1. Le Comunità montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "
2. Le Comunità montane esercitano le funzioni attribuite dalla legge e le funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.
Art. 3
Autonomia statutaria
1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.
2. Lo statuto determina, in particolare:
a) la denominazione e la sede dell'ente;
b) gli organi dell'ente, le modalità di elezione e le relative attribuzioni;
c) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione associata delle funzioni delegate dai Comuni;
d) le forme di collaborazione fra la Comunità montana e gli altri enti locali, della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei Comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della Comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di questioni concernenti la gestione associata di funzioni dei Comuni stessi.
4. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. A seguito dell'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio della Comunità montana ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica regionale.
Art. 4
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
1. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno, l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità montane.
2. In attuazione dei principi fissati dallo statuto, le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonchè i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni e la Comunità montana.
Art. 5
Determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane
1. La Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base delle proposte presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dalla Comunità montana i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata possono essere inclusi Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio- economico della Comunità montana.
3. L'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di Comuni non montani nella Comunità montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.
Art. 6
Controllo sulle Comunità montane
1. Il controllo sugli atti delle Comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno ed è disciplinato dalla legge regionale.
Art. 7
Istituzione di nuove Comunità montane e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunità montane esistenti
1. Qualora sia istituita una nuova Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali, indica i Comuni che ne fanno parte e costituisce la Comunità stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana.
2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunità montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali indica i Comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti successori.
3. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno. Tali organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.
4. Il Consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla data di costituzione della Comunità montana.
5. Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

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