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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Capo III
Associazioni intercomunali
Art. 8
Associazioni intercomunali
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei Comuni.
2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione intercomunale, non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento dell'Associazione intercomunale disciplina:
a) gli organi dell'Associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali relativi alle modalità d'esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
c) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti.
5. Le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonchè i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del regolamento dell'Associazione.

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