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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Capo V
Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate
Art. 11
Destinatari degli incentivi
1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando contributi e fornendo sostegno tecnico alle Unioni comunali, alle Comunità montane, alle Associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri Comuni.
Art. 12
Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.
Art. 13
Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle Comunità montane
1. Nel territorio della Comunità montana possono essere individuate, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati, d'intesa con il Consiglio della Comunità, una o più zone per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana stessa, tenendo conto della omogeneità e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana da tutti i Comuni rientranti nella zona;
b) la disciplina delle modalità organizzative di gestione delle funzioni e dei servizi comunali;
c) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra la Comunità montana ed i Comuni interessati.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, lo statuto della Comunità montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni relative alle singole zone.
4. In ogni caso, l'articolazione del territorio della Comunità montana in zone non determina la costituzione di nuovi organi, nè attribuisce alcun diritto alla percezione di indennità o gettoni di presenza.
5. In deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14, qualora all'interno di una Comunità montana siano state individuate una o più zone, i contributi previsti in relazione alla natura ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi sono erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona.
Art. 14
Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative
1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunità montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, nè alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nell'Unione, nella Comunità montana o nell'Associazione.
5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione o Associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
Art. 15
Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni
1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:
a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;
b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.
Art. 16
Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali
1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di Affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali.
2. Il Comitato è composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane ammesse a beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 11 e delle Associazioni intercomunali.
3. Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni. In particolare, cura l'attività relativa all'istituzione di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico a piccoli Comuni e forme associative.
4. Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato percepiscono un gettone di presenza dell'importo di lire 600.000 (pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Art. 17
Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale
1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione fornisce assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti, ed eroga agli enti locali che abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

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