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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Capo VI
Area metropolitana e altre disposizioni in materia di enti locali
Art. 18
Area metropolitana
1. Fino all'istituzione della Città metropolitana, nell'area metropolitana di Bologna, delimitata ai sensi della L.R. 12 aprile 1995, n. 33, " Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni " , la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire, nell'ambito del Programma di riordino territoriale, disposizioni per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
2. L'esercizio delle medesime funzioni può essere organizzato mediante un'Associazione, su intesa degli enti locali interessati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, o con altra forma associativa di cui al Capo V del Titolo II, parte I del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
Art. 19
Altri livelli di gestione associata sovracomunale
1. Le Unioni, le Comunità montane ed i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.
2. L'esercizio delle funzioni sovracomunali può essere coordinato nell'ambito dei circondari, istituiti ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno, in armonia con le funzioni decentrate dalla Provincia.
Art. 20
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999
1.
L'art. 20 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
" Art. 20
Forme associative
1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti alle legge regionale di disciplina delle forme associative tra enti locali. " .
2.
Il comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione. " .
3.
Il comma 2 dell'art. 27 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Regione. " .
4. Nel comma 3 dell'art. 220 della L.R n. 3 del 1999 è soppressa la locuzione " e delle spese per investimenti " .
5.
Dopo il comma 2 dell'art. 231 della L.R. n. 3 del 1999 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione può concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale. " .
Art. 21
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
1.
L'art. 23 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 " Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti della Regione " , come sostituito dal comma 3 dell'art. 36 della L.R. n. 3 del 1999, è sostituito dal seguente:
" Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni feriali dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato gli atti dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art. 127 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " , è assunta dalla Giunta con deliberazione da adottare entro 10 giorni dall'affissione degli stessi all'Albo pretorio.
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato ai sensi del comma 1 dell'art. 127 del D. Lgs n. 267 del 2000 Sito esterno, sono inviate al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni feriali dall'iniziativa assunta dai consiglieri.
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui all'art. 127 del D. Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno il Segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'Albo pretorio, l'avvenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni.
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi. " .
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
2.
L'art. 47 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 47
Indennità dei componenti dell'Organo di controllo
1. Al Presidente della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.600.000 (pari a Euro 1342,79) mensili, lorde.
2. Agli altri componenti effettivi della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.400.000 (pari a Euro 1239,50) mensili, lorde.
3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità di Lire 1.500.000 (pari a Euro 774,69) mensili, lorde.
4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte della somma di Lire 100.000 (pari a Euro 51,65) per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta è corrisposto al componente supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante.
5. L'indennità di cui al comma 3 è ridotta della somma di Lire 60.000 (pari a Euro 30,99) per ogni seduta cui il componente supplente non partecipi quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19. " .
Art. 22
1.
Alla fine del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 " Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno " , come sostituito dall'art. 181 della L.R. n. 3 del 1999, è aggiunto il seguente periodo:
" Il numero massimo dei membri può essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unità sanitaria locale ricomprenda più di cinque distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto. " .
Art. 23
1.
Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 " Riordinamento dell'Istituto di beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna " , è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.".

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