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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Capo VII
Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 24
Adeguamento degli statuti delle Comunità montane
1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 25
Delimitazione territoriale delle Comunità montane
1. Fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5 sono fatti salvi gli ambiti territoriali determinati dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 22 del 1997, ancorchè abrogato.
Art. 26
Contributi alle forme associative già esistenti
1. Ai fini dell'applicazione del termine di durata quinquennale dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 14, non sono computate le annualità contributive già erogate alle forme associative in attuazione dell'art. 16, comma 4 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 " Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni " , e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2442 del 1997 e n. 366 del 2000.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle Unioni già istituite all'entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, per le quali non opera l'esclusione prevista dal comma 2 dell'art. 14.
Art. 27
Primo Programma di riordino territoriale
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale procede all'approvazione del Programma di riordino territoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 28
Procedimenti in corso
1. Ai procedimenti per la concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di riorganizzazione sovracomunale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 24 del 1996, ancorchè abrogato.
Art. 29
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna " .
Art. 30
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale:
a) articoli 21, 22, 24 della L.R. n. 3 del 1999;
b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della L.R. n. 22 del 1997;
c) articoli 1, 6, 7, 15, 16, 17 e 18 della L.R. n. 24 del 1996.
Art. 31
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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