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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Principi generali
Espandere area cap2 Capo II - Comunità montane
Espandere area cap3 Capo III - Associazioni intercomunali
Espandere area cap4 Capo IV - Programma di riordino territoriale
Espandere area cap5 Capo V - Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate
Espandere area cap6 Capo VI - Area metropolitana e altre disposizioni in materia di enti locali
Chiudere area cap7 Capo VII - Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 24 - Adeguamento degli statuti delle Comunità montane
Art. 25 - Delimitazione territoriale delle Comunità montane
Art. 26 - Contributi alle forme associative già esistenti
Art. 27 - Primo Programma di riordino territoriale
Art. 28 - Procedimenti in corso
Art. 29 - Norme finanziarie
Art. 30 - Abrogazioni
Art. 31 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine, la Regione eroga incentivi finanziari e assicura un supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.
2. La Regione promuove, in via prioritaria, la fusione e la costituzione di Unioni tra Comuni.
Capo II
Comunità montane
Art. 2
Natura e funzioni
1. Le Comunità montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "
2. Le Comunità montane esercitano le funzioni attribuite dalla legge e le funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.
Art. 3
Autonomia statutaria
1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.
2. Lo statuto determina, in particolare:
a) la denominazione e la sede dell'ente;
b) gli organi dell'ente, le modalità di elezione e le relative attribuzioni;
c) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione associata delle funzioni delegate dai Comuni;
d) le forme di collaborazione fra la Comunità montana e gli altri enti locali, della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo statuto prevede inoltre le modalità di informazione e di partecipazione dei Comuni eventualmente non rappresentati nell'organo esecutivo della Comunità montana competente ad assumere le relative deliberazioni, quando si tratti di questioni concernenti la gestione associata di funzioni dei Comuni stessi.
4. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. A seguito dell'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio della Comunità montana ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica regionale.
Art. 4
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
1. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno, l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità montane.
2. In attuazione dei principi fissati dallo statuto, le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonchè i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni e la Comunità montana.
Art. 5
Determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane
1. La Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base delle proposte presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dalla Comunità montana i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata possono essere inclusi Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio- economico della Comunità montana.
3. L'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di Comuni non montani nella Comunità montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.
Art. 6
Controllo sulle Comunità montane
1. Il controllo sugli atti delle Comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno ed è disciplinato dalla legge regionale.
Art. 7
Istituzione di nuove Comunità montane e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunità montane esistenti
1. Qualora sia istituita una nuova Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali, indica i Comuni che ne fanno parte e costituisce la Comunità stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della Comunità montana.
2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunità montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformità alle delimitazioni territoriali indica i Comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti successori.
3. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno. Tali organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.
4. Il Consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla data di costituzione della Comunità montana.
5. Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
Capo III
Associazioni intercomunali
Art. 8
Associazioni intercomunali
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei Comuni.
2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione intercomunale, non hanno personalità giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento dell'Associazione intercomunale disciplina:
a) gli organi dell'Associazione, prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati;
b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali relativi alle modalità d'esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
c) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti.
5. Le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonchè i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del regolamento dell'Associazione.
Capo IV
Programma di riordino territoriale
Art. 9
Contenuti del Programma
1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 10:
a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale " . Ai fini ivi previsti, costituiscono in ogni caso ambito ottimale gli ambiti territoriali delle Unioni e delle Comunità montane, nonchè delle Associazioni intercomunali, ove costituite, per i Comuni non ricompresi in una delle predette forme associative;
b) individua le fusioni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Associazioni intercomunali;
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 5;
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Associazioni intercomunali.
Art. 10
Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale, in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.
2. Il Programma di riordino territoriale è adottato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti locali in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma decorsi trenta giorni dall'esame in Consiglio della proposta di indirizzi.
3. Il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.
4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma.
Capo V
Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate
Art. 11
Destinatari degli incentivi
1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando contributi e fornendo sostegno tecnico alle Unioni comunali, alle Comunità montane, alle Associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri Comuni.
Art. 12
Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.
Art. 13
Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle Comunità montane
1. Nel territorio della Comunità montana possono essere individuate, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati, d'intesa con il Consiglio della Comunità, una o più zone per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana stessa, tenendo conto della omogeneità e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana da tutti i Comuni rientranti nella zona;
b) la disciplina delle modalità organizzative di gestione delle funzioni e dei servizi comunali;
c) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra la Comunità montana ed i Comuni interessati.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, lo statuto della Comunità montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni relative alle singole zone.
4. In ogni caso, l'articolazione del territorio della Comunità montana in zone non determina la costituzione di nuovi organi, nè attribuisce alcun diritto alla percezione di indennità o gettoni di presenza.
5. In deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14, qualora all'interno di una Comunità montana siano state individuate una o più zone, i contributi previsti in relazione alla natura ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi sono erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona.
Art. 14
Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative
1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunità montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, nè alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nell'Unione, nella Comunità montana o nell'Associazione.
5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione o Associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
Art. 15
Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni
1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:
a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;
b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.
Art. 16
Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali
1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di Affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali.
2. Il Comitato è composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane ammesse a beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 11 e delle Associazioni intercomunali.
3. Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni. In particolare, cura l'attività relativa all'istituzione di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico a piccoli Comuni e forme associative.
4. Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato percepiscono un gettone di presenza dell'importo di lire 600.000 (pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Art. 17
Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale
1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione fornisce assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti, ed eroga agli enti locali che abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
Capo VI
Area metropolitana e altre disposizioni in materia di enti locali
Art. 18
Area metropolitana
1. Fino all'istituzione della Città metropolitana, nell'area metropolitana di Bologna, delimitata ai sensi della L.R. 12 aprile 1995, n. 33, " Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni " , la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire, nell'ambito del Programma di riordino territoriale, disposizioni per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
2. L'esercizio delle medesime funzioni può essere organizzato mediante un'Associazione, su intesa degli enti locali interessati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, o con altra forma associativa di cui al Capo V del Titolo II, parte I del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
Art. 19
Altri livelli di gestione associata sovracomunale
1. Le Unioni, le Comunità montane ed i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.
2. L'esercizio delle funzioni sovracomunali può essere coordinato nell'ambito dei circondari, istituiti ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno, in armonia con le funzioni decentrate dalla Provincia.
Art. 20
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999
1.
L'art. 20 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
" Art. 20
Forme associative
1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti alle legge regionale di disciplina delle forme associative tra enti locali. " .
2.
Il comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione. " .
3.
Il comma 2 dell'art. 27 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Regione. " .
4. Nel comma 3 dell'art. 220 della L.R n. 3 del 1999 è soppressa la locuzione " e delle spese per investimenti " .
5.
Dopo il comma 2 dell'art. 231 della L.R. n. 3 del 1999 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione può concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale. " .
Art. 21
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
1.
L'art. 23 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 " Ordinamento dei controlli regionali sugli enti locali e sugli enti dipendenti della Regione " , come sostituito dal comma 3 dell'art. 36 della L.R. n. 3 del 1999, è sostituito dal seguente:
" Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, al Comitato a cura del Segretario comunale o provinciale, entro cinque giorni feriali dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre al controllo del Comitato gli atti dell'ente ai sensi del comma 3 dell'art. 127 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " , è assunta dalla Giunta con deliberazione da adottare entro 10 giorni dall'affissione degli stessi all'Albo pretorio.
3. Le deliberazioni sottoposte al controllo del Comitato ai sensi del comma 1 dell'art. 127 del D. Lgs n. 267 del 2000 Sito esterno, sono inviate al Comitato senza ritardo e comunque non oltre cinque giorni feriali dall'iniziativa assunta dai consiglieri.
4. Nei casi di controllo eventuale degli atti di cui all'art. 127 del D. Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno il Segretario comunale o provinciale, contestualmente alla trasmissione degli atti al Comitato, comunica, mediante pubblicazione nell'Albo pretorio, l'avvenuta interruzione dei termini di esecutività delle deliberazioni.
5. La segreteria del Comitato rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi. " .
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
2.
L'art. 47 della L.R. n. 7 del 1992 è sostituito dal seguente:
" Art. 47
Indennità dei componenti dell'Organo di controllo
1. Al Presidente della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.600.000 (pari a Euro 1342,79) mensili, lorde.
2. Agli altri componenti effettivi della Sezione è corrisposta una indennità di carica di Lire 2.400.000 (pari a Euro 1239,50) mensili, lorde.
3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità di Lire 1.500.000 (pari a Euro 774,69) mensili, lorde.
4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte della somma di Lire 100.000 (pari a Euro 51,65) per ogni seduta cui il componente effettivo non partecipi ovvero sia sostituito nel corso della seduta stessa. L'ammontare della detrazione relativa ad ogni seduta è corrisposto al componente supplente che ha sostituito il membro effettivo mancante.
5. L'indennità di cui al comma 3 è ridotta della somma di Lire 60.000 (pari a Euro 30,99) per ogni seduta cui il componente supplente non partecipi quando sia stato convocato per sostituire il membro effettivo ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 19. " .
Art. 22
1.
Alla fine del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 " Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno " , come sostituito dall'art. 181 della L.R. n. 3 del 1999, è aggiunto il seguente periodo:
" Il numero massimo dei membri può essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unità sanitaria locale ricomprenda più di cinque distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto. " .
Art. 23
1.
Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 " Riordinamento dell'Istituto di beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna " , è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.".
Capo VII
Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 24
Adeguamento degli statuti delle Comunità montane
1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 25
Delimitazione territoriale delle Comunità montane
1. Fino alla data di approvazione della nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'art. 5 sono fatti salvi gli ambiti territoriali determinati dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 22 del 1997, ancorchè abrogato.
Art. 26
Contributi alle forme associative già esistenti
1. Ai fini dell'applicazione del termine di durata quinquennale dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 14, non sono computate le annualità contributive già erogate alle forme associative in attuazione dell'art. 16, comma 4 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 " Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni " , e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2442 del 1997 e n. 366 del 2000.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle Unioni già istituite all'entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, per le quali non opera l'esclusione prevista dal comma 2 dell'art. 14.
Art. 27
Primo Programma di riordino territoriale
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale procede all'approvazione del Programma di riordino territoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 28
Procedimenti in corso
1. Ai procedimenti per la concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di riorganizzazione sovracomunale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 24 del 1996, ancorchè abrogato.
Art. 29
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna " .
Art. 30
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale:
a) articoli 21, 22, 24 della L.R. n. 3 del 1999;
b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della L.R. n. 22 del 1997;
c) articoli 1, 6, 7, 15, 16, 17 e 18 della L.R. n. 24 del 1996.
Art. 31
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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