LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 29
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna" .
Note del Redattore:
L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6