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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 gennaio 2004 n. 2

L.R. 24 marzo 2004 n. 6

Art. 4
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
1. Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno, l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità montane.
2. In attuazione dei principi fissati dallo statuto, le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni e la Comunità montana.
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