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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Capo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine, la Regione eroga incentivi finanziari e assicura un supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.
2. La Regione promuove, in via prioritaria, la fusione e la costituzione di Unioni tra Comuni.
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