Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Capo VI
Area metropolitana e altre disposizioni in materia di enti locali
Art. 18
Area metropolitana
1. Fino all'istituzione della Città metropolitana, nell'area metropolitana di Bologna, delimitata ai sensi della L.R. 12 aprile 1995, n. 33, "Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni" , la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire, nell'ambito del Programma di riordino territoriale, disposizioni per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
2. L'esercizio delle medesime funzioni può essere organizzato mediante un'Associazione, su intesa degli enti locali interessati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, o con altra forma associativa di cui al Capo V del Titolo II, parte I del D. Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
Art. 19
Altri livelli di gestione associata sovracomunale
1. Le Unioni, le Comunità montane ed i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.
2. L'esercizio delle funzioni sovracomunali può essere coordinato nell'ambito dei circondari, istituiti ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno, in armonia con le funzioni decentrate dalla Provincia.
Art. 20
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999
1.
L'art. 20 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Forme associative
1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti alle legge regionale di disciplina delle forme associative tra enti locali.".
2.
Il comma 4 dell'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione.".
3.
Il comma 2 dell'art. 27 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Regione.".
4. Nel comma 3 dell'art. 220 della L.R n. 3 del 1999 è soppressa la locuzione "e delle spese per investimenti".
5.
Dopo il comma 2 dell'art. 231 della L.R. n. 3 del 1999 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione può concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale.".
Art. 21 (1)
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
omissis
Art. 22
1.
Alla fine del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno" , come sostituito dall'art. 181 della L.R. n. 3 del 1999, è aggiunto il seguente periodo:
"Il numero massimo dei membri può essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unità sanitaria locale ricomprenda più di cinque distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto.".
Art. 23
1.
Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'Istituto di beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna" , è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Gli atti sono inviati al controllo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.".
Espandi Indice