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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 14
Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative

(modificato comma 2, sostituito comma 5, aggiunto comma 6 bis da art. 27 L.R. 27 luglio 2005 n. 14

1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali ... e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunità montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, nè alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nell'Unione, nella Comunità montana o nell'Associazione.
5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.
6bis Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.
7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
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