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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 14

(sostituito da art. 13 L.R. 30 giugno 2008 n. 10, in seguito modificato comma 2 da art. 38 L.R. 19 dicembre 2008 n. 22)

Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative
1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.
2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane e di contributi straordinari,...esclusivamente per l'anno 2009, da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità montana.
5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunità montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.
6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi l'entità dei contributi venga commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale medesimo.
7. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto della entità del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa.
8. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.
9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di Comuni e delle Nuove Comunità montane per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.
10. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
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