LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Natura e funzioni
1. Le Comunità montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
2. Le Comunità montane esercitano le funzioni attribuite dalla legge e le funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.
Note del Redattore:
L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6