LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 27
Primo Programma di riordino territoriale
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale procede all'approvazione del Programma di riordino territoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Note del Redattore:
L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6