LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo VI
Area metropolitana e altre disposizioni in materia di enti locali
Art. 18
Area metropolitana
1. Fino all'istituzione della Città metropolitana, nell'area metropolitana di Bologna, delimitata ai sensi della L.R. 12 aprile 1995, n. 33, "Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni" , la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire, nell'ambito del Programma di riordino territoriale, disposizioni per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 267 del 2000 .
2. L'esercizio delle medesime funzioni può essere organizzato mediante un'Associazione, su intesa degli enti locali interessati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, o con altra forma associativa di cui al Capo V del Titolo II, parte I del D. Lgs. n. 267 del 2000 .
Art. 19
Altri livelli di gestione associata sovracomunale
1. Le Unioni, le Comunità montane ed i Comuni capofila delle Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.
2. L'esercizio delle funzioni sovracomunali può essere coordinato nell'ambito dei circondari, istituiti ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 267 del 2000 , in armonia con le funzioni decentrate dalla Provincia.
Art. 20
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999
4. Nel comma 3 dell'art. 220 della L.R n. 3 del 1999 è soppressa la locuzione "e delle spese per investimenti".
Art. 21 (1)
Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
omissis
Art. 22
Modifica dell'articolo 11 della L.R. n.19 del 1994
1.
Alla fine del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 " , come sostituito dall'art. 181 della L.R. n. 3 del 1999, è aggiunto il seguente periodo:
Art. 23
Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 29 del 1995
1.
Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'Istituto di beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna" , è aggiunto in fine il seguente periodo:
Note del Redattore:
L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6