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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 6 luglio 2001

Art. 1
Finalità
1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia- Romagna destinato alla caccia programmata, è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
2. Le Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernenti la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di Aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purchè entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potrè essere realizzato fino al 31 dicembre 2001 con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali il termine è nissato al 31 gennaio 2002.
4. Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione agli ungulati si svolge secondo i periodi di cui alle lett.d) ed f), del primo comma dell'art. 3 e del comma 2 del medesimo articolo.

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