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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 6 luglio 2001

Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno. La caccia di selezione agli ungulati, alla cerca o all'aspetto può essere esercitata in tre giornate a scelta ogni settimana.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002:
- dal 16 settembre al 30 settembre 2001, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle Aziende agri-turistico- venatorie e alla caccia di selezione agli ungulati, ove il cacciatore può svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;
- dal 1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- dal 1 ottobre al 30 novembre 2001, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
3. Qualora le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1x settembre 2001, la caccia in tale periodo si potrà effettuare in un massimo di cinque giornate fisse - sabato 1, domenica 2, giovedì 6, domenica 9 e giovedì 13 settembre 2001 - esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia- Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi.
4. Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le Province possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica.
5. In detto periodo non si applica la limitazione alle sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati.
6. Nel medesimo periodo nelle Aziende agri-turistico- venatorie l'esercizio venatorio, consentito ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 50 della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 6/2000, si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette Aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
7. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, possono modificare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
8. La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'art. 36 bis della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 6/2000 si svolge nelle forme previste nel provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende venatorie.
10. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati è consentita nelle forme previste dall'apposito vigente regolamento.

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