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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 6 luglio 2001

Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di palmipedi, dieci di trampolieri e dieci di folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per la beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di venti capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse, non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.

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