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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 6 luglio 2001

Art. 9
Norme generali inerenti il Tesserino venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna Regione.
2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attività venatoria e contrassegnare mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento). Deve altresì indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia nell'apposito riquadro. Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per " ATC " . Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria.
3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA è obbligatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepre o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il segno x apposto sulla sigla corrispondente, già prestampata, fermi restando i limiti di carniere di cui all'art. 6. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie abbattuta può essere annotata o contrassegnata anche al termine dell'attività giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati nè contrassegnati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in altre Regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS oppure ASM (Altre Specie Stanziali oppure Altre Specie Migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa " caccia stanziale " la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro il 28 febbraio 2002, utilizzando tante copie della scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9 comma 3 della Direttiva 79/409 CEE, il cacciatore dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa " caccia specie in deroga " , indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonchè il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio 2002.
10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 6/2000.
11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 36 bis della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 6/2000, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda " caccia in mobilità alla fauna migratoria " , indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di P.S. o locale stazione dei carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12.
14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

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