LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 6 luglio 2001
Art. 10
Disposizioni finali
1. Le Province adottano il calendario venatorio provinciale entro il 15 luglio 2001.