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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 6 luglio 2001

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Rapporti tra Province e Regioni confinanti
Art. 3 - Specie cacciabili e periodi di caccia
Art. 4 - Giornate e forme di caccia
Art. 5 - Orari venatori
Art. 6 - Carniere
Art. 7 - Addestramento dei cani da caccia
Art. 8Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
Art. 9 - Norme generali inerenti il Tesserino venatorio
Art. 10 - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia- Romagna destinato alla caccia programmata, è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
2. Le Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernenti la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di Aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purchè entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potrè essere realizzato fino al 31 dicembre 2001 con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali il termine è nissato al 31 gennaio 2002.
4. Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione agli ungulati si svolge secondo i periodi di cui alle lett.d) ed f), del primo comma dell'art. 3 e del comma 2 del medesimo articolo.
Art. 2
Rapporti tra Province e Regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi.
2. E' tuttavia consentito l'adeguamento tecnico di detti confini, previa stipula, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) interessati, di specifiche intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.
Art. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Per la stagione venatoria 2001-2002 le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) Specie cacciabili dal dal 16 settembre al 2 dicembre 2001:
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) Specie cacciabili dal 16 settembre 2001 al 31 dicembre 2002:
quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
c) Specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio 2002:
alzavola (Anas crecca);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Capella gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
combattente (Philomachus pugnax);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moretta (Aythya fuligula);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);
d) Specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre 2001 unicamente in forma selettiva:
capriolo (Capreolus capreolus);
cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon);
e) Specie cacciabili dall 1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, in forma collettiva, nellarco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
f) Specie cacciabili in forma selettiva dall 1 ottobre al 30 novembre 2001
cinghiale (Sus scrofa).
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno per la sola caccia di selezione alle specie capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale, i termini di cui al comma 1, lettere d) ed f) possono essere modificati e comunque contenuti tra il 1x agosto 2001 e il 31 gennaio 2002, nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi anche non consecutivi.
Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno. La caccia di selezione agli ungulati, alla cerca o all'aspetto può essere esercitata in tre giornate a scelta ogni settimana.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002:
- dal 16 settembre al 30 settembre 2001, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle Aziende agri-turistico- venatorie e alla caccia di selezione agli ungulati, ove il cacciatore può svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;
- dal 1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- dal 1 ottobre al 30 novembre 2001, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
3. Qualora le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1x settembre 2001, la caccia in tale periodo si potrà effettuare in un massimo di cinque giornate fisse - sabato 1, domenica 2, giovedì 6, domenica 9 e giovedì 13 settembre 2001 - esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia- Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi.
4. Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le Province possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica.
5. In detto periodo non si applica la limitazione alle sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati.
6. Nel medesimo periodo nelle Aziende agri-turistico- venatorie l'esercizio venatorio, consentito ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 50 della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 6/2000, si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette Aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
7. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, possono modificare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
8. La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'art. 36 bis della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 6/2000 si svolge nelle forme previste nel provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende venatorie.
10. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati è consentita nelle forme previste dall'apposito vigente regolamento.
Art. 5
Orari venatori
1.
La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari di seguito indicati:
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dalle ore alle ore
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Periodo alla migratoria e agli ungulati in selezione alla stanziale alla migratoria e stanziale agli ungulati in selezione
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1-15 agosto 5,10 - - 21,30
16-31 agosto 5,30 - - 21,05
1-13 settembre 5,45 - 13,00 ATC 20,40
19,40 ATV
15 settembre 5,55 - 19,20 ATV 20,20
16-30 settembre 6,05 7,05 19,05 20,05
1-15 ottobre 6,20 7,20 18,45 19,45
16-27 ottobre 6,40 7,40 18,15 19,15
28 ottobre-15 novembre 6,00 7,00 16,55 17,55
16-30 novembre 6,20 7,20 16,45 17,45
1-15 dicembre 6,35 7,35 16,35 17,35
16-31 dicembre 6,45 7,45 16,40 17,40
1-15 gennaio 6,50 7,50 16,55 17,55
16-31 gennaio 6,40 7,40 17,15 18,15
2. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di palmipedi, dieci di trampolieri e dieci di folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per la beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di venti capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse, non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.
Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 12 agosto al 13 settembre 2001, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8.
4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
5. Dal 1 settembre al 13 settembre 2001, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia è vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
6. Dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.
Art. 8
Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della legge 157/1992 Sito esterno, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio, in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui all'art. 15 della legge 157/1992 Sito esterno, opportunamente tabellati.
2. L'esercizio venatorio è altresì vietato nelle aree comprese nel raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attività.
3. E' fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltrechè in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi precedenti, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del cane da traccia avrà cura di arrecare il minimo danno alle colture.
Art. 9
Norme generali inerenti il Tesserino venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna Regione.
2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attività venatoria e contrassegnare mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento). Deve altresì indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia nell'apposito riquadro. Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per " ATC " . Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria.
3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA è obbligatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepre o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il segno x apposto sulla sigla corrispondente, già prestampata, fermi restando i limiti di carniere di cui all'art. 6. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie abbattuta può essere annotata o contrassegnata anche al termine dell'attività giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati nè contrassegnati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in altre Regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS oppure ASM (Altre Specie Stanziali oppure Altre Specie Migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa " caccia stanziale " la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro il 28 febbraio 2002, utilizzando tante copie della scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9 comma 3 della Direttiva 79/409 CEE, il cacciatore dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa " caccia specie in deroga " , indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonchè il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio 2002.
10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 6/2000.
11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 36 bis della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 6/2000, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda " caccia in mobilità alla fauna migratoria " , indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di P.S. o locale stazione dei carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12.
14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Le Province adottano il calendario venatorio provinciale entro il 15 luglio 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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