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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 20

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA BSE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 6 luglio 2001

Art. 2
Beneficiari e modalità dell'intervento
1. La Regione provvede alla concessione di un indennizzo da corrispondere alle aziende agricole del settore zootecnico che, a seguito dell'abbattimento dei capi in base ad ordinanza sanitaria, intendono ripristinare l'attività produttiva.
2. La Giunta individua, con proprio atto, i criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito e definisce le modalità di concessione dell'indennizzo, stabilendo procedure anche semplificate per la sua erogazione al beneficiario.
3. L'intervento finanziario di cui alla presente legge non è cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso titolo da altre amministrazioni pubbliche.

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