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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 20

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA BSE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 6 luglio 2001

Art. 3
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90), per l'esercizio 2001, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale mediante riduzione del Capitolo 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stesso esercizio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 2001, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. Per gli esercizi successivi all'esercizio 2001, sarà la legge di approvazione del bilancio di previsione a determinare l'entità del finanziamento a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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