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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 20

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA BSE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 6 luglio 2001

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Beneficiari e modalità dell'intervento
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Esame comunitario
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione si propone di fornire un sostegno alle aziende agricole del settore zootecnico al fine di far fronte all'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
2. L'intervento è finalizzato alla compensazione, anche parziale, del mancato reddito per fermo d'impresa conseguente all'abbattimento dei capi presenti in azienda, disposto dall'autorità sanitaria in via obbligatoria ed eseguito successivamente all'1 gennaio 2001, fino alla ripresa dell'attività produttiva.
Art. 2
Beneficiari e modalità dell'intervento
1. La Regione provvede alla concessione di un indennizzo da corrispondere alle aziende agricole del settore zootecnico che, a seguito dell'abbattimento dei capi in base ad ordinanza sanitaria, intendono ripristinare l'attività produttiva.
2. La Giunta individua, con proprio atto, i criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito e definisce le modalità di concessione dell'indennizzo, stabilendo procedure anche semplificate per la sua erogazione al beneficiario.
3. L'intervento finanziario di cui alla presente legge non è cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso titolo da altre amministrazioni pubbliche.
Art. 3
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90), per l'esercizio 2001, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale mediante riduzione del Capitolo 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stesso esercizio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 2001, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. Per gli esercizi successivi all'esercizio 2001, sarà la legge di approvazione del bilancio di previsione a determinare l'entità del finanziamento a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 4
Esame comunitario
1. Alla presente legge verrà data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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