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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 2
Campo di applicazione
1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività, anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo sociale secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno in accantonamento;
b) soggiorno in area attrezzata;
c) campeggio autoorganizzato;
d) campeggio mobile-itinerante.

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