LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività, anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo sociale secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno in accantonamento;
b) soggiorno in area attrezzata;
c) campeggio autoorganizzato;
d) campeggio mobile-itinerante.