Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 4
Soggiorno in area attrezzata
1. Sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni.
2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.
3. È consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.

Espandi Indice