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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 7
Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati
1. Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'allegato "A" indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili presenti delle associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, per tutta la durata del campeggio;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
d) l'assenso del proprietario/i del terreno/i, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
e) la tipologia del campeggio.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), l'attività di campeggio può essere iniziata.
3. Se la durata del campeggio autoorganizzato è inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo e le associazioni/organizzazioni devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato "D" lettere b, d.
4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi esercita la patria potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

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