LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001
Art. 8
Campeggio mobile-itinerante
1. Sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.
2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato "D" della presente legge.