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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 8
Campeggio mobile-itinerante
1. Sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.
2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato "D" della presente legge.

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