LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001
Art. 10
Attività nelle aree protette
1. Le attività di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette dovranno attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.
2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli artt. 5 e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.