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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

Art. 11
Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale, alle associazioni od organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituiscano oggetto esclusivo o principale del loro impegno sociale quelle finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio previste negli articoli precedenti;
b) siano operanti da almeno tre anni;
c) siano diffuse in almeno tre province della regione.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti di utilità sociale e ambientale:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di soggiorno di cui ai punti a) e b) dell'art. 2;
b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana;
c) i progetti, realizzati in collaborazione con Enti Parco e/o con altri Enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio.
3. La Regione al fine di favorire la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo concede contributi in conto capitale.

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