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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 agosto 2001

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Soggiorno in accantonamento
Art. 4 - Soggiorno in area attrezzata
Art. 5 - Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata
Art. 6 - Campeggio autoorganizzato
Art. 7 - Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati
Art. 8Campeggio mobile-itinerante
Art. 9 - Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni e campeggi
Art. 10 - Attività nelle aree protette
Art. 11 - Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio
Art. 12 - Presentazione delle domande di contributo
Art. 13 - Modalità di concessione dei contributi
Art. 14 - Vincolo di destinazione
Art. 15 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale in parte già menzionati nella L.R. 25 ottobre 1997, n. 34.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività, anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo sociale secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno in accantonamento;
b) soggiorno in area attrezzata;
c) campeggio autoorganizzato;
d) campeggio mobile-itinerante.
Art. 3
Soggiorno in accantonamento
1. Sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni.
2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.
Art. 4
Soggiorno in area attrezzata
1. Sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni.
2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.
3. È consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.
Art. 5
Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata
1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli articoli 3 e 4 si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'allegato "A" indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) l'assenso del proprietario dell'area;
d) la tipologia del soggiorno.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.
3. Se la durata del soggiorno è inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o da parte di chi esercita la patria potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.
Art. 6
Campeggio autoorganizzato
1. Sono considerati campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni.
Art. 7
Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati
1. Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo il modello di cui all'allegato "A" indicando:
a) le generalità di uno o più responsabili presenti delle associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, per tutta la durata del campeggio;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
d) l'assenso del proprietario/i del terreno/i, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
e) la tipologia del campeggio.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a), l'attività di campeggio può essere iniziata.
3. Se la durata del campeggio autoorganizzato è inferiore a quattro giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo e le associazioni/organizzazioni devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato "D" lettere b, d.
4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi esercita la patria potestà, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.
Art. 8
Campeggio mobile-itinerante
1. Sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.
2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato "D" della presente legge.
Art. 9
Documentazione sanitaria per la partecipazione a soggiorni e campeggi
1. La partecipazione di giovani di età inferiore ai diciotto anni, ai soggiorni e/o campeggi previsti all'art. 2, è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante ovvero autocertificate dal legittimo rappresentante la patria potestà sotto la propria responsabilità e conservate con cura da parte del responsabile del soggiorno e/o del campeggio.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei paesi d'origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.
Art. 10
Attività nelle aree protette
1. Le attività di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree protette dovranno attenersi anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.
2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli artt. 5 e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.
Art. 11
Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale, alle associazioni od organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituiscano oggetto esclusivo o principale del loro impegno sociale quelle finalità culturali ed educative, che possono essere perseguite attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio previste negli articoli precedenti;
b) siano operanti da almeno tre anni;
c) siano diffuse in almeno tre province della regione.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti di utilità sociale e ambientale:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di soggiorno di cui ai punti a) e b) dell'art. 2;
b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana;
c) i progetti, realizzati in collaborazione con Enti Parco e/o con altri Enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del territorio.
3. La Regione al fine di favorire la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo concede contributi in conto capitale.
Art. 12
Presentazione delle domande di contributo
1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i legali rappresentanti o i loro delegati territoriali devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:
a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici e/o strutture presenti;
b) relazione tecnica contenente: la descrizione delle opere che si intendono realizzare, il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto dall'art. 14;
c) copia della concessione o autorizzazione edilizia se necessaria;
d) dichiarazione con la quale il proprietario, qualora trattasi di soggetto diverso dal richiedente il contributo, acconsente all'intervento, accetta i vincoli giuridici che ne derivano e si impegna verso il beneficiario a destinare l'edificio o l'area, per almeno sei mesi l'anno e per un periodo non inferiore a dieci anni per le attività di campeggio o di soggiorno previste dalla presente legge.
Art. 13
Modalità di concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, l'ammontare del contributo e i tempi di realizzazione.
2. Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del 70% della spesa ammessa; il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.
3. Alla liquidazione del 50% del contributo approvato si provvede entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento; il saldo viene erogato a presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.
Art. 14
Vincolo di destinazione
1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 12 dovranno essere destinati ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge per la durata di almeno quindici anni dalla data di assegnazione del contributo.
2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi.
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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