Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi
Art. 47

(sostituito comma 1 da art. 38 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, ancora sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24)

Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di presidente, e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
3. Il compenso dei revisori è fissato, all'atto della nomina, dalla Giunta regionale, ed è a carico dell'ACER.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo interno sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:
a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni ed assestamento;
d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
5. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente e alla dirigenza notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
6. Il Collegio dei revisori dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'ACER, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Conferenza degli Enti ed al Presidente della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale può richiedere alla Conferenza degli Enti di rimuovere il Consiglio di amministrazione entro un termine perentorio, qualora, a seguito della comunicazione del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 6, accerti la sussistenza di uno dei fatti indicati dal comma 2 dell'art. 44. Constatata l'inattività della Conferenza degli Enti, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva alla rimozione del Consiglio di amministrazione.

Espandi Indice