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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001

Titolo I
Principi generali
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62 Sito esterno, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
2. La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del D.P.R. 616/77 Sito esterno, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.
4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali.
Art. 2
Oggetto
1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono:
a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 Sito esterno e fatta salva l'applicazione del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;
b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti;
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.

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