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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 36

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI PER LA SICUREZZA E DI POLIZIA LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 ED ALL'ALLEGATO C) DELLA L.R. 22 GENNAIO 1988, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 162 del 15 novembre 2001

Art. 3
Disposizione transitoria
1. E' fatto obbligo ai Comuni della Regione Emilia-Romagna, singoli o associati, di adeguare l'utilizzo dei distintivi di grado e riconoscimento a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore.
2. I dipendenti inquadrati nella categoria C ai quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge spettavano distintivi di grado superiori a quelli che competerebbero loro secondo le nuove disposizioni, possono fregiarsi dei distintivi già in uso fino all'effettiva acquisizione dell'inquadramento nella categoria e posizione economica a questi corrispondente.

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