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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 36

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI PER LA SICUREZZA E DI POLIZIA LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 ED ALL'ALLEGATO C) DELLA L.R. 22 GENNAIO 1988, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 162 del 15 novembre 2001

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'articolo 220 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale " , modificato dal comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, è sostituito dai seguenti articoli:
" Art. 220
Politiche e interventi
1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo;
c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
Art. 220 bis
Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Unioni, alle Comunità montane e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'80% di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 220 ter
Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 220.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 220 bis, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.
3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al 50% delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati. " .
2.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 229 della legge regionale n. 3 del 1999 sono aggiunti i seguenti periodi:
" Detti allegati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva la possibilità per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di utilizzare accessori, anche costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. " .
3.
Nel comma 2 dell'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo le parole "la partenza" sono aggiunte le seguenti parole:
"ovvero l'ingresso nel territorio regionale".
Art. 2
Adeguamento distintivi di grado
1. I simboli distintivi del grado attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale sono stabiliti dall'allegato A) alla presente legge che sostituisce l'allegato C) della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3.
2. L'allegato C) della legge regionale n. 3 del 1988 sarà ripubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione con le modifiche apportate dal comma 1.
Art. 3
Disposizione transitoria
1. E' fatto obbligo ai Comuni della Regione Emilia-Romagna, singoli o associati, di adeguare l'utilizzo dei distintivi di grado e riconoscimento a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore.
2. I dipendenti inquadrati nella categoria C ai quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge spettavano distintivi di grado superiori a quelli che competerebbero loro secondo le nuove disposizioni, possono fregiarsi dei distintivi già in uso fino all'effettiva acquisizione dell'inquadramento nella categoria e posizione economica a questi corrispondente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 novembre 2001 VASCO ERRANI

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