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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Titolo III
GESTIONE DEL BILANCIO
Capo I
ENTRATE
Art. 41
Fasi delle entrate
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione e il versamento. Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 42
L'accertamento delle entrate
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata.
2. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata la somma dovuta alla Regione.
3. L'accertamento delle entrate in particolare avviene:
a) per le entrate tributarie, sulla base dell'accredito dei fondi, sulla base di ruoli, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio, o sulla base di altri provvedimenti specifici stabiliti dalle leggi;
b) per le entrate da devoluzione o compartecipazione regionale a tributi erariali, sulla base dei provvedimenti di attribuzione;
c) per le entrate provenienti da contributi, assegnazioni e trasferimenti dello Stato o dell'Unione Europea, sulla base di atti o provvedimenti di attribuzione delle risorse;
d) per le entrate di natura patrimoniale, di norma, sulla base dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza;
e) per le entrate concernenti le contabilità speciali, conseguentemente alla assunzione dell'impegno o all'effettuazione del pagamento della spesa correlata;
f) in ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, contestualmente alla riscossione del medesimo.
4. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate procede all'accertamento delle entrate sulla base delle disposizioni recate dal presente articolo.
Art. 43
Riscossione e versamento delle entrate
1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.
2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordinativi d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate o di un suo delegato, secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.
3. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.
4. Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.
Art. 44
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità
1. La legge regionale di approvazione del bilancio dispone la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.
2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto senza onere alcuno per i debitori.
Art. 45
Residui attivi
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.
3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente per materia che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.
Capo II
SPESE
Art. 46
Fasi della spesa
1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.
2. Le fasi di gestione delle spese sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 47
Impegni di spesa
1. Gli impegni costituiscono la prima fase del procedimento di spesa e sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime.
4. L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del comma 3, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria.
5. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
6. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.
7. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli relativi:
a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori per il personale dipendente;
d) alle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.
Art. 48
Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
1. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda un'autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e fatto salvo il limite di cui al comma 3, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
2. La stessa norma del comma 1 si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
3. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al comma 1, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
4. Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nonché di quelle eventualmente collegate di cofinanziamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dai provvedimenti di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti statali di riparto di risorse.
Art. 49
Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti della Giunta regionale o dei dirigenti delle strutture organizzative competenti per materia, sulla base dei provvedimenti regionali di organizzazione e di attribuzione delle competenze.
2. L'atto di impegno deve in ogni caso indicare:
a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;
b) l'ammontare della somma dovuta;
c) la scadenza dell'obbligazione;
d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare.
3. Per gli impegni riferiti ad obbligazioni ricadenti sugli esercizi futuri, oltre agli elementi indicati nel comma 2, devono essere indicate le quote che vengono a scadenza in ogni esercizio con i relativi termini.
4. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assumono gli atti di impegno sono responsabili in ordine:
a) alla legalità della spesa;
b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla Giunta regionale;
c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;
d) alla completezza, regolarità e sussistenza della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative;
f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
g) alla contestuale verifica dell'accertabilità delle entrate corrispondenti, nel caso, in cui i capitoli di spesa impegnati con il provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata.
5. Le proposte di atti di cui al comma 4, prima della loro formale adozione, devono essere trasmesse alla struttura organizzativa competente in materia di controllo contabile individuata sulla base degli atti di disciplina delle strutture organizzative regionali, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del relativo impegno. A tal fine, detta struttura verifica l'esatta imputazione della spesa al bilancio, la disponibilità sul capitolo relativo, la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere in relazione allo stato di realizzazione dell'entrata e la conformità ai principi ed alle disposizioni della presente legge.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, la struttura organizzativa di cui al comma 5, se non ha nulla da rilevare, effettua la registrazione della prenotazione d'impegno.
7. Qualora la struttura organizzativa di cui al comma 5 riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente proponente.
8. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:
a) quando si rileva l'insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
b) quando si rileva l'erronea imputazione della spesa;
c) quando si rileva l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione dell'impegno;
d) quando l'atto non è conforme ai principi ed alle disposizioni della presente legge.
9. Alla struttura organizzativa di cui al comma 5 è data tempestiva comunicazione dell'adozione dell'atto di impegno per la trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo nonché dell'eventuale mancata adozione per la cancellazione della registrazione.
10. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla struttura organizzativa di cui al comma 5, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.
Art. 50
Cancellazione degli impegni di spesa
1. Quando l'obbligazione in base alla quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, la Giunta regionale o il dirigente competente per materia, provvede con proprio atto alla cancellazione o alla riduzione dell'impegno medesimo. Il provvedimento è trasmesso tempestivamente alla struttura organizzativa di cui all'articolo 49, comma 5 per la registrazione nelle scritture contabili.
2. Con l'atto di liquidazione della spesa di cui all'articolo 51 è disposta dal dirigente competente per materia la riduzione dell'impegno per le somme eccedenti a quelle liquidate. Il provvedimento è trasmesso tempestivamente alla struttura organizzativa di cui all'articolo 49, comma 5 per la registrazione nelle scritture contabili.
Art. 51
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto ammontare della somma da pagare ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale idoneità è accertata e attestata in riferimento alle singole disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura, sui quali si fonda il diritto del creditore, nonché in riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:
a) il creditore o i creditori;
b) la somma dovuta;
c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione dell'attestazione relativa alla sua efficacia;
d) il capitolo al quale la spesa è da imputare;
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle liquidate.
2. La liquidazione è effettuata dai dirigenti con atti formali, che non sono sottoposti al visto della ragioneria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53.
3. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la responsabilità in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) all'accertamento della disponibilità della somma impegnata;
e) all'accertamento della disponibilità di cassa;
f) alla completezza, sussistenza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata;
g) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione societaria, nonché alle modalità di pagamento dei titoli di spesa di cui all'articolo 52.
4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.
Art. 52
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
1. L'emissione del titolo di pagamento è richiesta alla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria dai dirigenti competenti per materia sulla base dell'atto di liquidazione. Alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa della spesa.
Art. 53
Ordinazione e pagamento delle spese
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento delle spese ed è disposta a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di ragioneria o da suo delegato.
3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai comma 1 e 2, deve essere verificata dalla struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa l'intervenuta liquidazione a norma dell'articolo 51; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
4. Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con l'effettuazione dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 3, nei modi e nelle forme previste dal regolamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna.
5. Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.
Art. 54
Estinzione dei titoli di pagamento
1. Il tesoriere della Regione estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria in conformità alle disposizioni del regolamento del servizio di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 55
Modalità di effettuazione dei pagamenti
1. I pagamenti di qualsiasi spesa, fatti salvi quelli effettuati dalla cassa economale, devono essere eseguiti esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dall'articolo 53.
Art. 56
Fondi gestiti dalla cassa economale
1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento dei servizi regionali e di spese da eseguire in economia ai sensi della vigente legislazione, sono attribuiti agli economi regionali fondi per provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento e nel rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento.
2. Il servizio di cassa economale è svolto da una cassa centrale e da casse economali periferiche nell'ambito degli accreditamenti disposti dalla Giunta regionale.
3. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.
4. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico.
5. L'economo centrale predispone il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo invia al direttore generale competente in materia, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce. Il direttore generale approva il rendiconto con proprio atto.
6. Il cassiere economo centrale e i cassieri economi periferici sono responsabili dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi dell'apposito regolamento regionale.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si procede secondo quanto disciplinato dall'apposito regolamento regionale.
Art. 57
Aperture di credito a favore di funzionari delegati
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.
2. La Giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese.
3. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
4. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'articolo 51 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
5. Possono essere funzionari delegati i dirigenti e i responsabili delle strutture organizzative non dirigenziali della Regione, di organismi, enti ed aziende cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi, progetti o programmi della Regione. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.
6. La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale.
7. Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.
Art. 58
Rendicontazione da parte dei funzionari delegati
1. Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate, corredato dai documenti giustificativi delle spese semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.
3. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma 2.
4. La struttura organizzativa competente in materia di ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al direttore generale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
5. Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il direttore generale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie restituirà il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
6. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il direttore generale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie rimette gli atti alla Giunta regionale per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
Art. 59
Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati
1. Spetta alla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria la vigilanza sull'operato degli agenti dell'amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori o di titoli.
2. L'esercizio di tale vigilanza si esplica attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.
3. La struttura organizzativa competente in materia di ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.
Art. 60
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 47 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. I residui passivi formatisi a norma del comma 1, quale che sia la natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 47 entro il termine dell'esercizio, costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
4. Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorché il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del comma 4, ove sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla reiscrizione e all'impegno delle somme necessarie provvedono i dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma degli articoli 51 e 53, verificate dalla struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa, la reiscrizione e l'impegno delle somme necessarie è disposta dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di ragioneria, o da suo delegato.
Art. 61
Ricognizione dei residui passivi
1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture contabili.

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