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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Titolo IV
SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 62
Oggetto e disciplina del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e di valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di tesoreria è affidato mediante licitazione privata con capitolato d'oneri che rispetti i principi della concorrenza e relativo bando di gara, preventivamente approvati dalla Giunta regionale.
3. L'istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sarà affidato il servizio di tesoreria dovranno:
a) essere dotati di adeguate strutture tecnico- organizzative;
b) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in tesoreria;
c) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonché quello di deposito dei titoli e valori di proprietà della Regione o depositati da terzi a favore della Regione medesima;
d) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
e) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio esclusivo rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei Paesi esteri. La scelta dei predetti istituti collaboratori è subordinata al benestare della Giunta regionale;
f) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli obbligazionari e cartelle emesse da istituti di credito o finanziari cui partecipi la Regione;
g) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, secondo le modalità da stabilirsi in convenzione.
4. La convenzione viene approvata dalla Giunta regionale e stipulata dal direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di bilancio e contabilità.
5. Qualora sia motivata la convenienza di pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica.
6. Il servizio di tesoreria per quanto non espressamente disposto dalla presente legge è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 63
Responsabilità del tesoriere
1. La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento di tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale.
2. Il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto della gestione finanziaria alla Regione. Il predetto conto deve dimostrare:
a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.
Art. 64
Controlli sulla gestione della tesoreria
1. Il conto del tesoriere reso ai sensi dell'articolo 63, comma 2, è approvato entro il 30 aprile di ciascun anno dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, previa apposizione da parte del medesimo responsabile o da suo delegato del visto di parificazione.
2. Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a consentire, alle strutture regionali preposte, l'accertamento dello stato delle riscossioni e dei pagamenti della Regione.
3. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra le strutture regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

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