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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 25
Fondo di riserva per spese obbligatorie
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti delle unità previsionali di base limitatamente ai capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unità previsionali di base che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).

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