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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 62
Interpretazioni autentiche
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29 che prevede l'erogazione al personale di qualifica dirigenziale della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da esso percepito a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.
2. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29, che prevede l'erogazione ai dipendenti collocati nell'area quadri cui vengono assegnate posizioni organizzative della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da essi percepito a titolo di indennità area quadri resta assorbito nella retribuzione di posizione.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede, fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego, il riconoscimento ai dipendenti regionali di un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio, si interpreta nel senso che il medesimo trattamento è riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a coloro che scelgono la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 59, comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000.
4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede che la Regione ponga a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale, si interpreta nel senso che l'indennità di cui al primo comma viene erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione previsti per l'indennità di fine servizio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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