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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 188 del 21 dicembre 2001

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - Differimento di termini
Espandere area tit1 Titolo II - Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Differimento di termini
Art. 1
1.
Il comma 6, dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante " Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio " , è sostituito dai seguenti commi:
"6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i Comuni dotati di PRG, o sua variante generale, approvato in data successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 42 della presente legge, tale termine perentorio è stabilito in un anno dalla data di approvazione del medesimo piano.
6 bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti così formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art. 26. " .
Art. 2
1.
Al comma 1, dell'art. 4 della L.R. 8 agosto 2001, n. 25 recante " Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000 " , le parole: " entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa " , sono sostituite dalle parole:
" entro il 31 maggio 2002 ".
2.
Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001, le parole: " entro i successivi sessanta giorni " , sono sostituite dalle parole:
" entro i successivi centoventi giorni " .
Titolo II
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
Art. 3
Delega di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Dall'entrata in vigore del DPR 8 giugno 2001, n. 327 Sito esterno recante " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità " e fino all'emanazione della legge regionale di disciplina della materia, restano ferme le deleghe ai Comuni di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, relativamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità della Regione e a quelle trasferite o delegate alla stessa.
Art. 4
1.
All'articolo 45 della L.R. n. 20 del 2000 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1, è effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del valore agricolo, di cui all'articolo 41 del DPR n. 327 del 2001 Sito esterno, nonchè di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali Commissioni sono demandati altresì i compiti in materia di quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio. " .
Sito esterno
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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