LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47
DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
(Legge di pura modifica all'art. 43 della L.R. n. 20/2000 e all'art. 4 della L.R. n. 25/2001)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo II
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
Art. 3
(abrogato da art. 34 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)
Delega di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
abrogato
Art. 4
(abrogato da art. 34 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)
Modifiche all'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000
abrogato
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.