LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 47
DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
(Legge di pura modifica all'art. 43 della L.R. n. 20/2000 e all'art. 4 della L.R. n. 25/2001)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Titolo I
Differimento di termini
Art. 1
Modifiche all'art. 43 della L.R. n. 20 del 2000
1.
Il comma 6, dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante " Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio " , è sostituito dai seguenti commi:
"6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i Comuni dotati di PRG, o sua variante generale, approvato in data successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 42 della presente legge, tale termine perentorio è stabilito in un anno dalla data di approvazione del medesimo piano.
6 bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti così formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art. 26. " .
Art. 2
Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001
1.
Al comma 1, dell'art. 4 della L.R. 8 agosto 2001, n. 25 recante '' Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000'', le parole:
'' entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della stessa '' , sono sostituite dalle parole: '' entro il 31 maggio 2002 ''.
2.
Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001, le parole: '' entro i successivi sessanta giorni '' , sono sostituite dalle parole:
'' entro i successivi centoventigiorni '' .
Titolo II
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
Art. 3
(abrogato da art. 34 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)
Delega di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
abrogato
Art. 4
(abrogato da art. 34 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)
Modifiche all'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000
abrogato
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.