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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 13
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella L.R. 16 maggio 1994, n. 20, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22255 " Fondo da ripartire fra le Provincie per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane - spese di investimento. (art. 27, comma 1 lett. b) L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche). "
Esercizio 2002: Euro 13.376.233,69
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la seguente riduzione alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 22274 " Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento dell'abbattimento del tasso d'interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti per le imprese artigiane (art. 12 lett. b) della L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche). "
- Euro 464.811,21

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