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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 16
Interventi per la disciplina dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, è disposto quanto segue:
a) è stabilita una autorizzazione pari ad Euro 516.456,90, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 25517;
b) le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 2.361.399,78 a valere sul capitolo 25520.

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